Il divieto di affidamento al contraente uscente stabilito dal principio di rotazione non potrebbe essere superato da ragioni di economicità dell’azione amministrativa. È quanto sottolineato dal MIT nel parere n. 2661/2024 il quale ha rammentato che, secondo giurisprudenza autorevole, il fine principale del principio di rotazione sarebbe quello di scongiurare il rischio di formazione di rendite di posizione in capo ad un unico operatore economico e favorire la concorrenza.
