L’esclusione dalla gara prima e dopo il nuovo Codice

Nel contributo “Gare, illegittima l’esclusione non adottata dal Rup ma dal suo superiore” (pubblicato su Nt+ Enti locali e Edilizia), Stefano Usai si è interessato alla sentenza del T.a.r. Lazio n. 655/2024. Quest’ultima, nello specifico, ha accolto il ricorso proposto da un operatore economico che, fra i motivi di doglianza, adduceva l’illegittimità dell’esclusione subita (per…

Data

Categoria

Nel contributo “Gare, illegittima l’esclusione non adottata dal Rup ma dal suo superiore” (pubblicato su Nt+ Enti locali e Edilizia), Stefano Usai si è interessato alla sentenza del T.a.r. Lazio n. 655/2024. Quest’ultima, nello specifico, ha accolto il ricorso proposto da un operatore economico che, fra i motivi di doglianza, adduceva l’illegittimità dell’esclusione subita (per violazione dell’art. 31, co.3, d.lgs. n.50/2016, applicabile ratione temporis) in ragione del fatto che, il relativo provvedimento, non fosse stato adottato dal Rup (bensì da un suo superiore).

Orbene, come osservato dall’autore, il contenuto della decisione de qua invita a svolgere il seguente rilievo: se con il d.lgs. n. 50/2016, la giurisprudenza individuava nel Rup una figura titolare di funzioni residuali (sicché, con particolare riguardo al provvedimento di esclusione dalla procedura, era ammissibile che la competenza venisse affidata «in modo specifico, dettagliato» ad un soggetto diverso); con il nuovo Codice (e, segnatamente, con il suo art. 7, lettera d, Allegato I.2), tale opportunità risulterebbe preclusa. Infatti, come si legge nelle battute finali dell’articolo, «l’allegato, (…), non ha la valenza delle pregresse linee guida risultando autentica norma che non ammette deroghe anche a prescindere dal fatto che il responsabile unico di progetto abbia poteri dirigenziali e poteri a valenza esterna».

Leggi anche

Articoli correlati selezionati per te

  • Oscuramento delle offerte: il termine decorre dal ricorso notificato all’aggiudicatario

    Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5343 del 3 luglio 2026, chiarisce che, nel rito speciale sull’accesso ai documenti di gara, il termine di dieci giorni per impugnare l’oscuramento delle offerte altrui non decorre, per l’aggiudicatario, dalla comunicazione dell’aggiudicazione. L’interesse a contestare l’omissatura sorge infatti con la notifica del ricorso principale, che costituisce…

  • Le convenzioni tra enti non possono eludere il Codice degli appalti

    Con delibera n. 219 del 10 giugno 2026, Anac ha chiarito che le convenzioni tra pubbliche amministrazioni non possono essere utilizzate per aggirare l’applicazione del Codice dei contratti pubblici. L’Autorità ha rilevato che gli accordi esaminati configurano, nella sostanza, appalti di servizi e non autentiche forme di cooperazione istituzionale, in assenza di un interesse comune,…

  • Dichiarazione di equivalenza CCNL non necessaria già con l’offerta

    Il TAR Lombardia, con la sentenza n. 911 del 26 giugno 2026, chiarisce che l’omessa dichiarazione di equivalenza del CCNL contestualmente all’offerta non comporta l’esclusione, salvo diversa previsione espressa della lex specialis. L’art. 11 del Codice fissa infatti nell’aggiudicazione il termine ultimo per acquisire tale dichiarazione, non nella presentazione delle offerte. Sono inoltre sanabili con…