Con decisione n.114/2024, il T.a.r. Lombardia ha dichiarato infondato il ricorso proposto da un operatore economico il quale, dopo la presentazione della propria offerta tecnica, avendo egli ottenuto un punteggio inferiore a quello minimo, si era visto precludere l’ammissione all’apertura di quella economica. Nel giudizio, in sostanza, egli ha rilevato che la commissione di gara, dopo avere preso visione delle offerte tecniche, avrebbe introdotto di propria iniziativa una serie di criteri di valutazione non previsti dalla legge di gara, realizzandone una modifica illegittima. Come si accennava, però, la Corte non è stata del medesimo avviso. Essa ha per l’appunto sottolineato che non si sarebbe fatto altro che «esplicitare alcune caratteristiche tecniche per definire in maniera più dettagliata i requisiti da valutare». In altri termini, l’elencazione di tali elementi tecnici (di carattere esemplificativo) sarebbe stata volta solo ad agevolare il lavoro dei commissari, costituendo una mera esplicitazione dei criteri previsti nella lettera di invito.
