Con la sentenza n. 28 del 7 gennaio 2025, il TAR Lombardia ha chiarito che un’indagine di mercato senza limiti al numero di operatori, seguita dall’invito a tutti gli interessati, qualifica una procedura come negoziata e non come affidamento diretto.
Il tribunale ha accolto il ricorso di un operatore escluso dall’affidamento del servizio per presunto contrasto con il principio di rotazione previsto dal d.lgs. 36/2023. La deroga al divieto di consecutivo riaffidamento, applicabile in caso di procedura negoziata, rende illegittima l’esclusione del ricorrente, obbligando la stazione appaltante a valutare comparativamente l’offerta.
