I giudici di Palazzo Spada, nella decisione n. 488/2024, hanno respinto l’appello proposto dall’autore di una mansarda abusiva che contestava la legittimità dell’ordine di demolizione comunale. La Corte, infatti, dissentendo da quanto osservato dall’interessato, ha asserito che le opere accertate in sede di sopralluogo dei Vigili Urbani [1], non potessero essere considerate alla stregua di un intervento di ristrutturazione o di manutenzione. Invero, quanto alla ristrutturazione edilizia, essa si delineerebbe solo quando la modifica di un immobile già esistente avvenga nel rispetto delle sue caratteristiche fondamentali. Per contro, laddove esso sia totalmente trasformato, con conseguente creazione non solo di un apprezzabile aumento volumetrico ma anche di un disegno sagomale con connotati diversi da quelli della struttura originaria, l’intervento rientrerebbe nel concetto di “nuova costruzione” e, quindi, necessiterebbe di un permesso di costruire.
[1] Specificamente, si trattava di una sopraelevazione realizzata in legno, tegole di copertura, a falde inclinate, grondaia perimetrale, pali e travi in legno, parziale chiusura perimetrale con tavelle, guaina di calpestio, alla quale si accedeva con torrino scala. Tale sopraelevazione, di circa mq. 500, presentava un’altezza di colmo ml 3,50 ed una laterale di circa ml 2,50.
