Secondo l’indirizzo espresso dal TAR Catanzaro nella sentenza n. 927 del 2024, le amministrazioni godrebbero di ampia discrezionalità in ordine all’individuazione sia dei titoli di accesso ad un concorso pubblico, sia dei criteri per l’attribuzione ai candidati dei punteggi spettanti per i titoli da essi vantati. Pertanto, salvo i casi di manifesta illogicità o irragionevolezza, il giudice potrebbe esercitare uno scrutinio ristretto. In definitiva, quindi, la scelta amministrativa di prevedere la convocazione di un’aliquota limitata di candidati non contrasterebbe con alcuna disposizione vigente per i concorsi delle P.A. dal momento che, la previsione di uno sbarramento tra le varie prove, ove ragionevolmente posta, potrebbe costituire uno strumento impiegato per assicurare l’ordinato svolgimento delle procedure concorsuali, altrimenti compromesse dall’esorbitante numero dei partecipanti che potrebbero prendervi parte.
