Il MIT, con il Parere n. 4126/2026, chiarisce che l’importo finale di un contratto affidato direttamente non può superare le soglie previste per tale procedura, pari a 150.000 euro per i lavori e 140.000 euro per servizi e forniture. Il superamento è ammesso solo nelle ipotesi di modifica previste dall’art. 120, comma 1, lett. b) e c), purché l’aumento non ecceda il 50% del valore originario. Restano invece da ricomprendere fin dall’inizio nell’importo dell’affidamento le modifiche previste dall’art. 120, comma 1, lett. a), e dai commi 9 e 10.
