Con la sentenza n. 23/2025, il TAR Veneto (sez. III) ha chiarito che il mancato rispetto del termine per confermare l’offerta economica non implica automaticamente la rinuncia a partecipare alla gara, soprattutto quando il ritardo è imputabile alla stazione appaltante.
Nel caso esaminato, l’operatore escluso da una procedura negoziata aveva confermato l’offerta con un giorno di ritardo rispetto al termine stabilito. Il TAR ha ritenuto sproporzionata l’esclusione, richiamando i principi di buona fede, collaborazione e proporzionalità sanciti dal Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023). La decisione sottolinea che, in assenza di una chiara rinuncia da parte dell’operatore, l’offerta resta valida anche oltre i termini di efficacia previsti dal bando.
