I servizi di ingegneria e architettura rientrano tra le prestazioni di natura intellettuale e, come tali, sono esclusi dall’anticipazione del prezzo prevista dall’art. 125 del Codice dei contratti pubblici. Lo ha confermato il MIT nel parere n. 3195/2025, richiamando la recente sentenza del Consiglio di Stato (Sez. V, 21 maggio 2024, n. 4502), che ribadisce l’inapplicabilità dell’anticipazione ai servizi che non richiedono attrezzature o materiali.
