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TestataNT+19.9.2022 TITOLO: COSì IL CATTIVO RECLUTAMENTO MOLTIPLICA GLI ADDIi ALLA PAFrancesco Verbaro L’articolo analizza le criticità dei sistemi di reclutamento recentemente riformati, eccessivamente caratterizzati da accentramento nazionale, quiz di poche domande in pochi minuti, genericità dei titoli di studio. Un cattivo sistema di reclutamento, non può che dare risultati deludenti. La presunta “semplificazione” dei concorsi, disposta…

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TestataNT+19.9.2022TITOLO: COSì IL CATTIVO RECLUTAMENTO MOLTIPLICA GLI ADDIi ALLA PAFrancesco Verbaro

L’articolo analizza le criticità dei sistemi di reclutamento recentemente riformati, eccessivamente caratterizzati da accentramento nazionale, quiz di poche domande in pochi minuti, genericità dei titoli di studio.

Un cattivo sistema di reclutamento, non può che dare risultati deludenti. La presunta “semplificazione” dei concorsi, disposta con l’articolo 10 del d.l. 44/2021, convertito in legge 76/2021, è sfociata in una banalizzazione dei concorsi.

La riforma è stata molto sostenuta da chi critica in radice i concorsi, perchè sarebbero dei “temini” o caratterizzati da quiz, posti, quindi, a favorire chi “prende ferie durante il lavoro per studiare”.

Al di là del peso degli slogan populisti che stanno dietro queste idee, questi critici dei concorsi e sostenitori della riforma non si sono accorti che essa ha eliminato quasi del tutto le prove scritte volte a verificare preparazione e capacità operative (da molti anni, nei concorsi seri, non ci si limita affatto al “temino”: si chiedono approfondimenti molto verticali delle discipline oggetto del lavoro e le prove scritte successive alla prima, comprese quelle pratiche, sono sempre più orientate verso la dimostrazione di capacità operative), per ridursi ad un quizzetto da 40 domande, da erogare in un’oretta. In più, come precisa Francesco Verbaro, i concorsi sono stati aperti a qualsiasi titolo di studio: filosofi, laureati in lettere, o comunque titolari di titoli di studio anche piuttosto lontani dal profilo (il caso delle defezioni dalle assunzioni presso gli ispettorati del lavoro, esposto anche da Marco Carlomagno su Il Fatto Quotidiano del 19.9.2022, è emblematico) hanno reso i concorsi poco efficaci e capaci di individuare persone realmente disposte ad entrare nei ranghi della PA.

D’altra parte, disegnare ancora oggi un reclutamento su scala nazionale, che implichi una rilevantissima mobilità territoriale, diviene problematico. Le città sono troppo costose, i sistemi di trasporto pubblico inefficienti (affollatissimi e insufficienti nelle città, rarefatti e afflitti da ritardi nei collegamenti con gli hinterland). La pandemia ha evidenziato ed esaltato questi problemi, senza alcun esito o miglioramento.

Inoltre, coloro che si buttano nell’agone dei concorsi pubblici, concorrono in più di uno. Problemi di logistica, distanza tra lavoro da realizzare, ambizioni e concrete competenze, assenza di sistemi di formazione sul lavoro, trattamenti economici certo non principeschi, assenza quasi totale di fringe benefit e welfare lavorativo, sono concause di rifiuti: spesso, i vincitori di concorso, ne vincono alcuni in serie e scelgono la sede meno gravosa. L’applicazione più saggia dello smart working, che ormai è una richiesta tipica di ogni lavoratore a colloquio col datore, avrebbe potuto essere un’attrattiva invece venuta a mancare.

Così, la riforma dei concorsi del 2021, in buona parte messa a regime da d.l. 36/2002, si rivela un meccanismo che gira a vuoto, a disdoro degli intenti semplificatori, che hanno forse semplificato il processo di reclutamento, sollevando le commissioni da alcune attività, ma non hanno dato qualità al reclutamento stesso.

Il rimedio ci sarebbe: puntare fortemente sui contratti a causa mista lavorativa e formativa. Il contratto di formazione e lavoro è uno di questi, ma è ancora utilizzato pochissimo. L’apprendistato, pur oggetto di un tentativo di lancio con l’articolo 3 del d.l. 80/2021, resta, invece, ancora al palo.

TestataNT+19.9.2022TITOLO: Dopo la sanità tocca agli enti locali: nuove obiezioni Mef sul contrattodi Gianni Trovati

Le perplessità che l’articolo attribuisce al Mef in merito alla rispondenza a legge della preintesa del Ccnl Funzioni Locali, nella parte in cui introduce solo apparentemente l’area Elevate Qualificazioni, che, invece, in concreto è solo la nuova denominazione dell’area delle Posizioni Organizzative, appaiono del tutto condivisibili. La preintesa ha compiuto oggettivamente solo un’operazione di modifica terminologica.

In effetti, l’articolo 52, comma 1-bis, del d.lgs 165/2001, novellato dal d.l. 80/2021, dispone: “La contrattazione collettiva individua un’ulteriore area per l’inquadramento del personale di elevata qualificazione”. L’utilizzo dell’indicativo presente attribuisce alla disposizione valore imperativo: i contratti hanno l’obbligo di introdurre un’area ULTERIORE a quelle esistenti, ove inquadrare le elevare qualificazioni. L’operazione compiuta dalla preintesa non va certamente in questa direzione.

Tuttavia, sfuggono i profili di competenza del Mef allo svolgimento di una funzione di sostanziale controllo sul merito e la legittimità del contratto, visto che, invece, dovrebbero essere i profili economici l’oggetto specifico dello screening.

L’articolo evidenzia anche come si concretizzi l’evenienza sempre più l’evenienza che trascorrano diversi mesi prima che il Ccnl possa essere sottoscritto in via definitiva.

TestataNT+19.9.2022TITOLO: Via l’equivalenza automatica delle mansionidi Arturo Bianco

 L’articolo evidenzia le difficoltà cui potrebbero andare incontro le amministrazioni locali a causa della disapplicazione, da parte della preintesa del Ccnl, della disposizione dell’articolo 3, comma 2, del ccnl 31.3.1999, ai sensi del quale “Ai sensi dell’art. 56 del D. Lgs. n. 29 del 1993, come modificato dal D. Lgs. n. 80 del 1998, tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria, in quanto professionalmente equivalenti, sono esigibili. L’assegnazione di mansioni equivalenti costituisce atto di esercizio del potere determinativo dell’oggetto del contratto di lavoro”.

Il timore è che alle amministrazioni locali possa venire a mancare uno strumento di flessibilità organizzativa. Il rimedio potrebbe consistere nella capacità di utilizzare le “famiglie professionali”, individuate dalle Linee Direttive della Funzione Pubblica sui profili professionali come l’insieme proprio dei profili professionali appartenenti tra loro connessi ed equivalenti: il disegno delle famiglie può predeterminare, quindi, i percorsi di flessibilità interna.

Si tratta di preoccupazioni interessanti. Ma, come si nota, l’articolo 3, comma 2, del Ccnl 31.3.1999, destinato ad essere disapplicato, altro non fa se non richiamare una disposizione di legge, l’articolo 56 del d.lgs 29/1993, confluito nell’articolo 52 del d.lgs 165/2001, il cui comma 1 dispone: “Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a). L’esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell’inquadramento del lavoratore o dell’assegnazione di incarichi di direzione”.

La possibilità di adibire, in modo flessibile, il lavoratore pubblico a tutte le mansioni equivalenti dell’area, dunque, discende direttamente dalla legge. La disapplicazione della clausola contrattuale non ha alcuna influenza. Le famiglie professionali sono solo un modo, non una condizione, della flessibilizzazione, un sistema col quale le PA possono predeterminare le equivalenze.

TestataNT+19.9.2022TITOLO: Pre-intesa, individuate nuove timide modalità di finanziamento del welfare integrativodi Consuelo Ziggiotto e Salvatore Cicala

 La preintesa condiziona l’attivazione del welfare aziendale alla volontà delle parti di destinare parte del fondo della contrattazione decentrata a tale scopo. La strada è certo in salita.

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