Non c’è violazione del principio di rotazione

Il principio di rotazione troverebbe il presupposto della sua applicazione nelle ipotesi in cui ricorra un affidamento diretto o comunque ristretto. È sulla base di questo assunto, in soldoni, che il Consiglio di Stato (sentenza n. 2946/2024) ha respinto il ricorso proposto da un operatore economico, confermando la sentenza delibata dal giudice di prime cure.…

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Il principio di rotazione troverebbe il presupposto della sua applicazione nelle ipotesi in cui ricorra un affidamento diretto o comunque ristretto. È sulla base di questo assunto, in soldoni, che il Consiglio di Stato (sentenza n. 2946/2024) ha respinto il ricorso proposto da un operatore economico, confermando la sentenza delibata dal giudice di prime cure. In particolare, secondo la prospettiva di parte ricorrente, la stazione appaltante avrebbe violato il principio dal momento che, dopo l’annullamento in autotutela di un procedimento principiato con un avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata, la sua riedizione (alle stesse condizioni della procedura precedente) aveva fatto registrare l’aggiudicazione nei confronti del gestore uscente. Tuttavia, secondo i giudici di Palazzo Spada, non ci sarebbe stata alcuna violazione del principio di rotazione poiché ci si sarebbe trovati dinanzi ad uno di quei casi in cui la giurisprudenza ne escluderebbe l’applicabilità. Segnatamente, laddove il nuovo affidamento avvenisse tramite procedure nelle quali la stazione appaltante non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori tra i quali effettuare la selezione non potrebbe configurarsi una procedura ristretta.

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