Secondo il contenuto dell’ordinanza cautelare del TAR friulano n. 70/2024, la facoltà di non aggiudicare la gara, (ora) assentita dall’art. 108, comma 10, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, rientrerebbe – come affermato da giurisprudenza consolidata – nei poteri ampiamente discrezionali della stazione appaltante. Tale prerogativa, cioè, risponderebbe ad un’immanente valutazione dell’interesse pubblico e al connesso bisogno di salvaguardare il principio generale di buon andamento.
