Nell’ambito di una procedura negoziata, non sarebbe ammissibile il criterio dell’ordine cronologico delle manifestazioni di interesse dei primi cinque arrivati. Infatti, come sottolineato nel parere consultivo Anac n. 11/2024, esso non soddisferebbe né i requisiti di oggettività / coerenza con l’oggetto e la finalità dell’affidamento né i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.
L’attività dell’Authority, in particolare, trovava impulso dopo che un’amministrazione manifestava l’intenzione di adottare, quale criterio di selezione dei cinque operatori da invitare alla procedura negoziata, quello dell’ordine cronologico di arrivo delle manifestazioni di interesse in luogo dell’estrazione, al fine di garantire l’affidamento in tempi celeri.
Tuttavia, come si diceva, secondo l’Anac il criterio in questione, al pari del sorteggio, integrerebbe un’individuazione “casuale” degli operatori economici da invitare alla procedura, disancorata da criteri oggettivi previsti nel Codice.
Pertanto, proprio come il sorteggio, l’ammissibilità andrebbe circoscritta a casi eccezionali e in via residuale.
