Anche il “nuovo” Codice dei contratti pubblici vieterebbe il frazionamento artificioso dell’appalto, tranne che in presenza di ragioni oggettive giustificative. Tale divieto precluderebbe di utilizzare lo strumento dell’affidamento diretto al posto di altri modelli procedurali maggiormente concorrenziali. Ciò posto, esso non opererebbe laddove venissero in rilievo prestazioni di natura diversa, come affermato dal MIT con parere n. 2633/2024.
