Non spetta alla commissione di gara escludere le offerte

La competenza ad escludere le offerte, che non sono allineate agli atti di gara, spetta sempre al RUP e non alla commissione. La competenza ad escludere le offerte, che non sono allineate agli atti di gara, spetta sempre al RUP e non alla commissione. Secondo le regole del procedimento di gara la Commissione detiene un…

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La competenza ad escludere le offerte, che non sono allineate agli atti di gara, spetta sempre al RUP e non alla commissione.

La competenza ad escludere le offerte, che non sono allineate agli atti di gara, spetta sempre al RUP e non alla commissione.

Secondo le regole del procedimento di gara la Commissione detiene un semplice potere di proposta, mentre il dominus della procedura d’appalto resta sempre comunque il RUP, al quale compete la decisione finale ed il potere di disporre l’esclusione dell’operatore economico dalla gara.

Lo ha rammentato il T.A.R. Toscana nella sentenza 685/2022.

Il caso trattato

Una stazione appaltante bandiva una gara per la realizzazione di un’opera pubblica.

Una RTI si classificava al primo posto e la commissione tecnica incaricata inviava gli atti al RUP per gli adempimenti conseguenti, compreso il procedimento di verifica di non anomalia della migliore offerta.

Il RUP rimetteva gli atti alla commissione, chiedendo ad essa una nuova valutazione, ritenendo che l’offerta tecnica presentasse un significativo discostamento dal progetto esecutivo posto a base di gara.

La Commissione di gara ribadiva però il proprio orientamento in ordine alla necessità di configurare le modifiche tecniche introdotte dall’RTI in termini di semplici integrazioni, precisazioni e migliorie che rendevano il progetto meglio rispondente alle esigenze della stazione appaltante, senza tuttavia alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste e la conseguente necessità di aggiudicare la procedura al R.T.I. primo classificato.

Con successiva determinazione, il R.U.P. disponeva, però, l’esclusione del R.T.I. ed anche dell’operatore secondo classificato, per le ragioni sopra menzionate. Gli operatori economici proponevano, pertanto ricorso, adducendo vari motivi di censura, tra i quali figurava l’incompetenza del RUP ad ingerirsi in questioni attinenti alla valutazione qualitativa dell’offerta, la quale era da ritenersi esclusivamente demandata alla commissione tecnica nominata.

L’orientamento dei giudici

Secondo i giudici risultava manifestamente infondato il motivo di ricorso relativo ad una presunta incompetenza del R.U.P. a disporre l’esclusione dalla procedura dell’offerta della ricorrente, trattandosi di valutazione a carattere prettamente tecnico riservata alla Commissione di gara.

A questo proposito, risultava, indubitabile il fatto che il disciplinare di gara recasse una serie di previsioni che, a prima vista, potevano portare a concludere per la necessità di incardinare la competenza a disporre l’esclusione dalla procedura di gara delle offerte non rispondenti alle specifiche tecniche della procedura in capo alla Commissione di gara. In particolare, il riferimento era alle previsioni del disciplinare di gara secondo le quali:

-“la Commissione giudicatrice, in seduta pubblica,…esclude le eventuali offerte tecniche irregolari”);

– “nel caso in cui l’offerta non sia ritenuta accettabile dalla Commissione giudicatrice il concorrente sarà escluso dalla gara e non si procederà, pertanto, all’apertura della relativa offerta economica”);

– “determina l’esclusione dalla gara il fatto che l’offerta tecnica…. sia ritenuta inaccettabile dalla Commissione giudicatrice in quanto peggiorativa o incompatibile con il progetto esecutivo a base di gara”.

Le citate disposizioni sembravano, almeno a prima vista, riservare il potere di esclusione dalla procedura di gara per ragioni “tecniche” (ovvero a seguito della riscontrata non conformità dell’offerta tecnica del concorrente al progetto posto a base di gara) alla Commissione piuttosto che al R.U.P.

A parere dei giudici, si trattava però di previsioni che non potevano costituire oggetto di una lettura atomistica, ma che dovevano essere inserite all’interno della sistematica più complessiva della procedura di gara ed in particolare, dovevano essere lette in maniera coordinata con la previsione del disciplinare di gara che, nel quadro della complessiva determinazione delle competenze rispettive dei tre organi della procedura (il Presidente della Commissione, la Commissione di gara ed il R.U.P.) attribuiva inequivocabilmente al R.U.P. il compito di approvare i verbali ed adottare “il provvedimento con il quale dispone le esclusioni” dalla procedura.

La competenza finale all’adozione dei provvedimenti “finali” di esclusione dalla procedura di gara risultava pertanto essere inequivocabilmente attribuita, dal disciplinare di gara, al solo R.U.P. e, con tutta evidenza, si trattava di un potere che non risultava per nulla limitato alle sole esclusioni determinate da carenze documentali o altre ragioni “amministrative” (come implicitamente prospettato dalla ricorrente), ma che investiva l’interezza delle ragioni di esclusione e, quindi, anche le esclusioni determinate da ragioni “tecniche”, ovvero determinate dalla non rispondenza del progetto tecnico delle singole partecipanti alla procedura alla specifiche tecniche previste dal progetto esecutivo a base di gara.

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