Nella sentenza n. 147/2024 i giudici salernitani hanno trattato una vicenda conflittuale in materia di contratti pubblici. In parole povere, un operatore economico si doleva di essere uscito sconfitto dalla procedura di gara a causa dell’attività svolta dalla stazione appaltante nella valutazione di anomalia dell’offerta. Difatti, secondo il ricorrente, essa avrebbe esercitato scorrettamente la propria discrezionalità tecnica, computando in modo abnorme il ribasso della medesima. Tale ricostruzione, tuttavia, non ha trovato accoglimento da parte del Collegio. Esso, infatti, ha ritenuto legittimo l’operato del Comune- s.a. il quale non avrebbe fatto altro che “punire” il concorrente per aver effettuato il ribasso su di una parte del valore del contratto di appalto (specificamente, quella relativa al costo totale del personale e della sicurezza) incomprimibile secondo il dettato del bando.
