L’art. 102, co. 7, Codice dei contratti pubblici del 2016, elenca una serie di figure soggettive incompatibili con gli incarichi di collaudo e di verifica di conformità. In proposito, nel parere di precontenzioso n. 118/2024, l’Anac ha sottolineato che la valutazione in ordine alla loro sussistenza competerebbe esclusivamente alla stazione appaltante e andrebbe svolta con riguardo alle attività effettivamente espletate dal singolo professionista in relazione all’appalto oggetto di collaudo, tenuto conto delle finalità perseguite dalla disposizione (garantire l’imparzialità nello svolgimento delle relative operazioni).
Analogamente, spetterebbe solo alla s.a., nell’esercizio della propria discrezionalità, valutare l’integrità e l’affidabilità del concorrente (senza alcun automatismo espulsivo) laddove quest’ultimo abbia reso informazioni false per ottenere provvedimenti concernenti l’ammissione alla gara, la selezione delle offerte e l’aggiudicazione. Infatti, tale ipotesi, rientrerebbe in quella di cui alla lett. c-bis), art. 80, co. 5, d.lgs. n. 50/2016.
