Il MIT (parere n. 2336/2023) ha specificato che nel nuovo Codice dei contratti si dovrebbe ritenere che non sussista più alcuna disciplina specifica in materia di SIOS e che, non ricorrendo alcuna distinzione tra categorie a qualificazione obbligatorie e non, ad oggi tutte le categorie sarebbero a qualificazione obbligatoria. Infatti, sia il DM 248/2016 che l’art. 12 della legge 80/2014 dovrebbero ritenersi ormai superati. Inoltre, quanto al riferimento contenuto nell’art. 40 dell’allegato I.7 [1] al Codice, da una interpretazione sistematica delle norme, si ricaverebbe la possibilità di scorporare sopra il 15%, rimandando alle specifiche valutazioni in merito della stazione appaltante.
[1] Ai sensi del quale: “Il computo metrico estimativo e lo schema di contratto individuino la categoria prevalente, le categorie scorporabili e subappaltabili a scelta dell’affidatario, le categorie con obbligo di qualificazione e le categorie per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, e qualora una o più di tali opere superi in valore il 15 per cento dell’importo totale dei lavori”.
