Il Consiglio di Stato, con decisione n. 137/2024, ha trattato una vicenda scaturita in seguito alla repressione di un abuso edilizio da parte di un Comune. In sostanza, l’Ente locale aveva ordinato la demolizione di alcuni manufatti sprovvisti del necessario permesso di costruire (ex art. 31 DPR n. 380/2001) nonché dell’autorizzazione paesaggistica (ex art. 146 d.lgs. n. 42/2004). Ciò posto, un certo rilievo assumono due passaggi argomentativi svolti dai giudici (corrispondenti, peraltro, a due dei motivi di doglianza sciorinati dal ricorrente): quanto al primo, essi hanno ribadito le “condizioni da rispettare” per poter correttamente parlare di opera “pertinenziale”. Nello specifico, tale qualifica sarebbe applicabile soltanto ad opere di modesta entità ed accessorie rispetto ad una principale. Pertanto, non si potrebbe dire altrettanto di quelle opere che, dal punto di vista delle dimensioni e della funzione, si connotino per una propria autonomia. 2) I provvedimenti repressivi degli abusi edilizi andrebbero sottratti all’idea di una comparazione tra interessi pubblici e privati poiché costituenti manifestazione di un mero accertamento tecnico sulla consistenza delle opere realizzate e sul carattere abusivo delle medesime.
