Merita una certa attenzione, con riguardo al tema della regolarità fiscale, il provvedimento interlocutorio (n. 161/2024) col quale la sez. III del Consiglio di Stato ha deferito alcuni quesiti all’Adunanza Plenaria. In sostanza, gli interrogativi posti sono stati i seguenti:
1) assodata l’insussistenza di un potere della stazione appaltante di sindacare le risultanze delle certificazioni dell’Agenzia delle entrate attestanti l’assenza di irregolarità fiscali a carico dei partecipanti a una gara pubblica, il principio della necessaria continuità del possesso in capo ai concorrenti dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure selettive comporta sempre il dovere di ciascun concorrente di informare tempestivamente la stazione appaltante di una qualsiasi irregolarità che dovesse sopravvenire in corso di gara?
2) Fermo restando il richiamato principio di autosufficienza delle certificazioni rilasciate dalle Autorità competenti, sussiste a carico della stazione appaltante il dovere di estendere la verifica circa l’assenza di irregolarità in capo all’aggiudicatario in relazione all’intera durata della procedura (se del caso, attraverso l’acquisizione di certificazioni estese all’intero periodo dalla presentazione dell’offerta fino all’aggiudicazione)?
3) In ogni caso e a prescindere dalla sufficienza o meno delle verifiche condotte dalla stazione appaltante, il concorrente che impugna l’aggiudicazione può dimostrare (e, se sì, con quali mezzi) che in un qualsiasi momento della procedura di gara l’aggiudicataria ha perso il requisito dell’assenza di irregolarità con il conseguente obbligo dell’amministrazione di escluderla dalla procedura stessa?
