In ordine al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, nella prima delle FAQ conseguenti alla nota del 17.05.2023, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha precisato che: «La qualificazione è necessaria, ai sensi del combinato disposto dell’art. 62, comma 1, e dell’art. 2, comma 1, dell’Allegato II.4 del d.lgs. n. 36/2023, per gli affidamenti di contratti di lavori di importo superiore a 500 mila euro e di servizi e forniture d’importo superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti», mentre «non è necessaria la qualificazione per l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori». Alla luce delle stesse, si potrebbe ritenere che nel caso di utilizzo di strumenti messi a disposizione da Consip (Convenzioni/Accordi quadro/SDA) la qualificazione non sia necessaria al di sopra degli importi suddetti? Inoltre, tale interpretazione, potrebbe estendersi anche al sotto soglia qualora si utilizzi il MEPA?
Secondo quanto affermato dal MIT nel parere n. 2379 del 2024, le risposte da dare ai due quesiti dovrebbero essere entrambe di segno positivo. Infatti, in forza di quanto previsto dall’art. 62, co. 6, lett. c) del d.lgs. 36/2023, le Stazioni appaltanti non qualificate potrebbero acquisire autonomamente servizi e forniture sotto soglia e lavori di manutenzione ordinaria di importo inferiore ad un milione di Euro ricorrendo agli strumenti di negoziazione offerti dal MEPA.
