La pronuncia n. 675/2024 del TAR Bari ha dichiarato irricevibile – per ragioni di tardività – la censura con la quale la ricorrente si doleva della mancata indicazione negli atti di gara dei Criteri Ambientali Minimi (CAM). I giudici amministrativi pugliesi, infatti, accogliendo l’eccezione del Comune parte in causa, hanno sottolineato che a carico degli operatori economici sussisterebbe un onere di immediata impugnazione della legge di gara che non contenga riferimenti alle specifiche tecniche, alle clausole contrattuali e ai criteri premiali previsti dai decreti relativi ai CAM.
