Per gli acquisti finanziati in tutto o in parte dal PNRR/PNC, troverebbe applicazione l’art. 52, co. 1, d.lgs. 36/2023, relativo alla semplificazione delle verifiche sul possesso dei requisiti per procedure di affidamento diretto di importo inferiore a € 40.000? È questo l’interrogativo al quale il MIT ha dato riscontro con parere n. 2417/2024. Nello specifico, è stata rilevato che, nel caso in esame, dovrebbe farsi riferimento a quanto previsto dall’articolo 14, d.l. n. 13/2023, come da ultimo modificato dall’articolo 8, co. 5, del d.l. n. 215/2023, che proroga fino al 30 giugno 2024 l’efficacia delle procedure di affidamento semplificate introdotte dal d.l. n. 76/2022. In sostanza, pertanto, in tema di affidamenti e contratti PNRR e assimilati, verrebbe espressamente prorogato al 30 giugno 2024, l’obbligo per i Comuni non capoluogo di ricorrere alle modalità (derogatorie) di acquisizione di forniture, servizi e lavori di cui all’articolo 1, co. 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 cit., così come modificato dall’articolo 52, comma 1, lettera a), numero 1.2, del decreto-legge n. 77/2021. Pertanto la risposta è affermativa.
