Ad avviso del Consiglio di Stato (decisione n. 2042/2024), il soccorso istruttorio c.d. “processuale” sarebbe ammissibile allorché il giudice verifichi il mancato intervento della stazione appaltante in supporto del concorrente (in un caso nel quale avrebbe dovuto provvedervi) ed eserciti i poteri istruttori per accertare, durante processo, ciò che essa avrebbe dovuto accertare nel corso del procedimento. Tale verifica, infatti, non violerebbe il principio di par condicio tra i concorrenti, poiché l’istituto mirerebbe «ad attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, riparando una incompletezza o irregolarità che la stazione appaltante, se avesse tempestivamente rilevato, avrebbe dovuto comunicare alla concorrente». In altri termini, si discuterebbe di supplire a carenze di natura formale o a inesattezze documentali frutto di meri errori ovvero di imprecisioni imputabili alla formulazione degli atti di gara. Inoltre, secondo il Collegio, l’istituto de quo sarebbe utilizzabile anche per integrare la documentazione mancante, salvo non si tratti di carenze e irregolarità attinenti all’offerta economica e quella tecnica.
