Valorizzando l’iniziativa e l’autonomia decisionale dei funzionari pubblici, il “nuovo” Codice degli appalti, rispetto alla forma del contratto stipulato all’esito di una procedura negoziata, non obbligherebbe allo scambio di lettere. Invero, come affermato dal MIT nel parere n. 2632/2024, spetterebbe al Dirigente competente individuare la forma di stipulazione più idonea tra quelle elencate dall’art. 18, co.1 del Codice, rispetto all’oggetto dell’appalto e alle specifiche esigenze di regolamentazione del contratto sotto soglia da affidare. Ad ogni modo, la stazione appaltante potrebbe predeterminare i criteri sulla cui base operare tale scelta.
