Il parere MIT n. 2377/2024, occupandosi dei servizi alla persona di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea, ha rilevato che si sarebbe scelto di non richiamare la disciplina generale degli appalti sotto soglia, ma di imporre esclusivamente il rispetto dei principi generali di qualità, continuità, accessibilità, disponibilità e completezza. In conseguenza di siffatta liberalizzazione, alla stazione appaltante spetterebbe un’ampia discrezionalità nella scelta delle modalità e delle procedure con cui affidare i servizi sociali, da esercitare nella cornice dei principi delineati al comma 3 dell’art. 128 del d.lgs. 36/2023, anche mediante ricorso, in autovincolo, a procedure più stringenti. Quest’ultima opzione, tuttavia, dovrebbe comunque rispondere all’esigenza di garantire il perseguimento delle finalità sociali in condizioni di parità di trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato.
