Nel caso di concessione mista di progettazione, lavori e servizi, la stazione appaltante deve qualificarsi in entrambe le categorie solo se l’importo dei lavori supera i 500.000 euro. Lo chiarisce il MIT nel parere n. 3208/2025, confermando che la disciplina dell’art. 62, comma 18, modificata dal d.lgs. 209/2024, si applica ai contratti di partenariato pubblico-privato di servizi sopra soglia UE e di lavori sopra i 500.000 euro. Se il valore dei lavori è inferiore a tale soglia e i servizi sono prevalenti, si applicano le disposizioni relative ai soli servizi, come previsto dall’art. 180 del Codice. Il MIT richiama inoltre le modifiche all’allegato II.4 introdotte dall’art. 88 del d.lgs. 209/2024, applicabili dal 31 dicembre 2024.
