La sentenza TAR Marche n. 115/2025 chiarisce che il valore massimo dell’accordo quadro nelle concessioni rappresenta una stima presunta dei ricavi dell’operatore economico e costituisce la base d’asta. Questo valore non può essere aumentato dal concorrente in fase di giustificazione dell’anomalia, soprattutto se incide sulla soglia europea. Diversamente, si rischierebbe di lasciare ai concorrenti la possibilità di determinare a posteriori la rilevanza europea della gara, con conseguenze sulla disciplina applicabile e sugli obblighi della stazione appaltante.
