Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1959 del 10 marzo 2025, ha chiarito che la mancata o erronea dichiarazione di subappalto non determina l’esclusione del concorrente dalla gara, purché questi possieda autonomamente i requisiti di qualificazione per eseguire l’appalto. L’unica conseguenza è l’impossibilità di ricorrere al subappalto nella fase esecutiva.
