Con il parere n. 3264/2025, il MIT chiarisce che, ai fini dell’art. 100, comma 3 del d.lgs. 36/2023, la verifica del requisito di iscrizione alla CCIAA deve essere effettuata in senso complessivo e concreto, sulla base delle attività effettivamente esercitate e non dei codici ATECO o dell’oggetto sociale. La “pertinenza” richiesta non implica coincidenza con l’oggetto dell’appalto, ma compatibilità con le attività da svolgere. La valutazione resta in capo alla stazione appaltante.
