Il Consiglio di Stato, in data 11.12.2023, con decisione n. 10675, ha evidenziato che, affinché si possa legittimamente dar vita ad un contratto di subappalto (ex art. art. 105 d.lgs. 1° aprile 2016, n. 50 e, con riguardo alla disciplina vigente, ex art. 119 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36), risulta imprescindibile ottenere l’autorizzazione della stazione appaltante. Nel caso di specie, la Corte ha argomentato a favore della revoca dell’aggiudicazione intervenuta nei confronti dell’operatore economico che si era avvalso di un subappaltatore non autorizzato, rilevando la sussistenza di una serie di elementi probatori (incidenza sulla programmazione della fase finale di smaltimento dei rifiuti, prezzo pattuito con la subappaltante, ecc.) che denotavano, su un piano sostanziale, l’esistenza (illegittima) del rapporto.
