È di pochi giorni fa l’ordinanza delle Sezioni Unite che ha riconosciuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale concernente all’art. 7, co.3, l. n. 47 /1985 e all’art.31, co.3, d.P.R. n. 380/2001, nella parte in cui non prevedono – in caso di iscrizione di ipoteca giudiziale su di un terreno sul quale sia stato costruito un immobile abusivo, poi gratuitamente acquisito al patrimonio del Comune – la permanenza del peso ipotecario sul terreno.
Nello specifico, il dubbio di compatibilità costituzionale inerisce all’effetto dell’acquisto (ritenuto a titolo originario) al patrimonio Comunale, in conseguenza della confisca urbanistica, che potrebbe costituire una misura sproporzionata in danno del proprietario incolpevole o del terzo che vanti diritti sull’immobile. Invero, tornando all’ipotesi del creditore ipotecario del terreno, egli perderebbe una garanzia concessa su di un bene diverso da quello imperativamente trasferito nel patrimonio dell’Ente locale (cioè, l’immobile abusivo).
La parola viene passata, quindi, alla Corte costituzionale la quale, come ricordato nel provvedimento interlocutorio, dovrà tenere in debita considerazione gli indirizzi della Corte EDU resi sul tema.
