L’art. 1, co. 3, dell’ALLEGATO II.1 [1] al d.lgs. n. 36/2023, prevede che «le stazioni appaltanti possono dotarsi, nel rispetto del proprio ordinamento, di un regolamento in cui sono disciplinate:
a)le modalità di conduzione delle indagini di mercato, eventualmente distinte per fasce di importo, anche in considerazione della necessità di applicare il principio di rotazione degli affidamenti;
b) le modalità di costituzione e revisione dell’elenco degli operatori economici, distinti per categoria e fascia di importo;
c) i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di mercato o attingendo dall’elenco degli operatori economici propri o da quelli presenti nel mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni o in altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento».
Rispetto a tale previsione, l’Ufficio di supporto giuridico del MIT è stato destinatario di due quesiti (cui si è dato riscontro con il parere n. 2316/2024). In particolare, si domandava se: 1) il riferimento al “regolamento” dovesse intendersi alla potestà normativa di cui all’art. 7 del TUEL, con conseguente competenza del Consiglio comunale o, invece, alle competenze organizzative dell’ente, con connessa attrazione nel perimetro della Giunta (ex art. 48, co.3, TUEL); 2) le previsioni di cui al terzo comma dell’art. 1 dell’allegato predetto fissassero limiti alla potestà regolamentare in materia di sotto-soglia oppure consentissero di disciplinare ulteriori segmenti procedurali.
In proposito, nel parere menzionato, è stato rilevato che i regolamenti in materia di contrattualistica pubblica, incidendo anche su posizione soggettive di terzi operatori economici, rientrerebbero nella competenza del Consiglio comunale e che, inoltre, l’Ente locale non incontrerebbe limiti nel disciplinare tutto ciò che può essere strumentale all’affidamento sotto – soglia, secondo le indicazioni del Codice.
[1] Rubricato “Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea (articolo 50, commi 2 e 3, del Codice)”.
