In occasione di una controversia riguardante una fornitura non ancora soggetta al nuovo Codice dei Contratti, il Consiglio di Stato (sentenza n. 2866/2024) ha colto l’occasione per svolgere una notazione rispetto al principio del risultato. In particolare, nel caso di specie, l’utilizzo da parte della legge di gara del parametro del risultato espliciterebbe il carattere immanente al sistema della c.d. amministrazione di risultato (ricondotta al principio di buon andamento dell’attività pubblica, già prima dell’espressa affermazione contenuta nel d.lgs. n. 36/2023).
Il profilo causale del singolo provvedimento andrebbe così analizzato alla luce del collegamento che lo avvince alla complessa vicenda amministrativa, nell’ottica del risultato della stessa.
L’importanza del risultato, osservano i giudici, non andrebbe letta in chiave antagonista rispetto al principio di legalità. Al contrario, come pure è stato efficacemente sostenuto successivamente all’entrata in vigore del richiamato d.lgs. n. 36 del 2023, il risultato concorrerebbe ad integrare il paradigma normativo del provvedimento e dunque ad ampliare il perimetro del sindacato giurisdizionale piuttosto che diminuirlo, facendo transitare nell’area della legittimità, e quindi della giustiziabilità, opzioni e scelte che sinora si pensava attenessero al merito e fossero come tali insindacabili.
