Come evidenziato in un nuovo parere MIT (n. 2445/2024) l’art. 45 del nuovo Codice, con riferimento ai soggetti che possono attivare le procedure di affidamento, a differenza del previgente art. 113 del d.lgs. 50/2016 che citava solo le stazioni appaltanti, introdurrebbe a fianco di queste anche «gli enti concedenti». Tale scelta terminologica renderebbe esplicito il concetto di ente concedente come soggetto che affida contratti di concessione. Da ciò, quindi, andrebbe desunta la chiara voluntas legis di assicurare l’applicazione dell’art. 45 ai contratti di concessione. Peraltro, il valore della concessione dovrebbe essere presente e stimato al momento dell’invio del bando di gara o, laddove siano previste altre procedure di affidamento, al momento in cui l’ente avvia la procedura di aggiudicazione.
