Come puntualizzato dal MIT nel parere n. 2386/2024, in base all’art. 48, co. 4, d.lgs. 36/2023 «ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano, se non derogate dalla presente Parte, le disposizioni del codice». Da tale disposizione, quindi, conseguirebbe la regola secondo cui ai contratti sotto-soglia europea si applicano, in primis, le regole previste dagli artt. 48-55 d.lgs. 36/2023 e, per le sole parti ivi non regolate, la disciplina ordinaria (prevista per gli appalti sopra-soglia) del Codice dei contratti pubblici. Nel caso sottoposto al Ministero, pertanto, l’integrale disciplina sulle garanzie negli appalti di valore inferiore alle soglie comunitarie sarebbe stata quella di cui all’art. 53 del d.lgs. 36/2023.
