Attraverso un recentissimo parere (n. 2441/2024) l’Ufficio di Supporto Giuridico del MIT ha chiarito che per il solo caso di affidamento di contratti di concessione il cui valore sia inferiore alla soglia di cui all’articolo 14, co. 1, lettera a), viste le esigenze di semplificazione già enunciate nella Relazione al Codice (cfr. p. 224), in base al tenore dell’art. 187 del d.lgs. 36/2023, «l’ente concedente può procedere mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici». Pertanto, andrebbe esclusa la possibilità di ricorrere all’affidamento diretto.
