Il parere di precontenzioso Anac n. 122/2024 ha censurato la scelta compiuta da una stazione appaltante con riguardo alla redazione degli atti di gara. In particolare, è stato posto in evidenza che la clausola del bando per l’affidamento della costruzione di impianti fotovoltaici sugli edifici comunali richiedente il possesso della qualificazione OG11, non ammettendo la partecipazione degli operatori economici in possesso della categoria OG9 (strettamente attinente all’oggetto dell’appalto), dovrebbe ritenersi difforme dalla normativa poiché restrittiva della concorrenza. Pertanto, nel caso di specie, la stazione appaltante dovrebbe modificare e pubblicare nuovamente il bando di gara ammettendo, quale requisito di partecipazione, il possesso della categoria OG9 per la prestazione principale, ed eventualmente individuare la prestazione secondaria e la relativa categoria scorporabile.
