Il parere MIT n. 2177/2023, come già rilevato sulla presente piattaforma, ha precisato che la locuzione «due consecutivi affidamenti» (di cui all’art. 49, co. 2, nuovo Codice) andrebbe interpretata nel senso che, dopo il primo affidamento in una categoria di opere, non potrebbe realizzarsi un affidamento o un’aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nella stessa categoria di opere. Per il MIT, quindi, il divieto non opererebbe solo dopo i primi due affidamenti. Tale ricostruzione, in effetti, ha trovato conferma anche in una recente pronuncia delibata dal TAR Sicilia (n. 1099/2024). Il Collegio, infatti, allineandosi alla posizione ministeriale, ha posto in evidenza che la proposizione alluderebbe all’affidamento da aggiudicare e a quello immediatamente precedente e che, conseguentemente, il divieto colpirebbe già il secondo consecutivo affidamento (e non il terzo) nei confronti del medesimo operatore economico.
