La sentenza n.11183/2023 del Consiglio di Stato ha chiarito che non può ritenersi illegittima l’aggiudicazione di un appalto di lavori disposta in favore di un R.T.I. laddove l’impegno a costituire l’A.T.I. (in caso di esito vittorioso della gara) contenga un mero errore materiale nell’indicazione delle quote di esecuzione e non già in quelle complessive del raggruppamento. Nel caso di specie, la stazione appaltante, per consentire la correzione di tale evidente e riconoscibile mero errore materiale, ha accordato al concorrente vittorioso il soccorso istruttorio. Infatti, come precisato dalla Corte, «la rettifica di eventuali errori è considerata ammissibile a condizione che si tratti di errori materiali, necessariamente riconoscibili, in aderenza all’indirizzo espresso dall’art. 56, comma 3, della direttiva 24/2014/UE e in virtù della previsione di cui all’art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016». La valutazione circa la riconoscibilità dell’errore, pertanto, deve avvenire ex ante e ciò vuol dire che deve essere palese sia la svista nella quale è incorso l’offerente, sia l’effettiva volontà negoziale che lo stesso ha inteso manifestare.
