Secondo i giudici amministrativi capitolini (sentenza n. 5834/2024), costituirebbe principio immanente alla disciplina dei rapporti tra appaltatore e committente pubblico quello che pone a carico del primo tanto un particolare “dovere cognitivo” (delle condizioni richieste ai fini della corretta esecuzione dell’appalto) quanto un onere di contestare tempestivamente gli atti di esercizio del potere direttivo intestato al secondo. Si discuterebbe, infatti, del più generale obbligo rafforzato di cooperazione gravante sul contraente privato, funzionale al contenimento dei tempi per la realizzazione dell’opera, oggi positivizzato nel principio del risultato (art. 1 del d.lgs. n. 36/2023). Ne sarebbero chiara espressione tutti quegli istituti deputati a prevenire, laddove possibile, ovvero a risolvere celermente, negli altri casi, i contrasti sorti tra tali soggetti.
