Al personale della stazione appaltante qualificata, in sede di accordo/convenzione di cui all’art. 62 del Codice con una stazione appaltante non qualificata, potrebbe destinarsi una misura superiore all’incentivo previsto dall’art. 45 co. 8, del d.lgs. 36/2023? Ad avviso del MIT (parere n. 2639/2024), rispetto alle attività connesse alla fase di affidamento, il limite dell’incentivo da corrispondere al personale rimarrebbe quello del 25% di cui all’art. 45, co. 8, del d.lgs. 36/2023, calcolato sull’importo di cui al comma 2 (vale a dire il 2 % dell’importo dei lavori, servizi e forniture posto a base delle procedure di affidamento, comprensivo delle due componenti individuate al comma 3). Diversamente, il limite suddetto non opererebbe nel caso in cui le funzioni di committenza ausiliarie comprendessero attività ulteriori attinenti a diverse fasi del ciclo del contratto (progettazione ed esecuzione, gestione del finanziamento). Sarà poi la centrale di committenza/stazione appaltante qualificata, con proprio provvedimento organizzativo, a definire le modalità di ripartizione della quota di incentivi di competenza, da suddividere in relazione alle attività incentivabili elencate nell’Allegato I.10 al Codice.
