Secondo la sentenza n. 236/2025 del TAR Sicilia, l’omessa indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali per la sicurezza nell’offerta economica comporta l’esclusione dalla gara, anche se non espressamente richiesta dalla lex specialis. La sanatoria è possibile solo in casi eccezionali di oggettiva impossibilità materiale, esclusa in presenza di un modello editabile sulla piattaforma.
