Il principio di “rotazione” risponde al bisogno di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei sì da evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese e, quindi, rendite di posizione in capo al gestore uscente.
Il parere ANAC del novembre 2023, oltre ricostruire la disciplina di riferimento nel vecchio e nel nuovo impianto codicistico, puntualizza, in relazione all’attuale art. 49 del d.lgs 36/2023, quando possa esserci una deroga alla rotazione.
In proposito, l’Authority [1] ha asserito che il principio de quo «si impone nei casi in cui la s.a. intenda assegnare l’appalto mediante affidamento diretto ovvero mediante procedura negoziata nella quale la stessa operi discrezionalmente la scelta dei concorrenti da invitare».
Pertanto, ai fini della sua disapplicazione, ci si dovrebbe riferire esclusivamente ai casi eccezionali di cui all’art. 49, co. 4, d.lgs. 36/2023. In altri termini, per riaffidare un contratto all’impresa “uscente”, andrebbe attentamente valutata, in modo concreto e specifico, l’esistenza contestuale dei presupposti legittimanti. E, tra di essi, non potrebbe annoverarsi il mero bisogno di realizzare il progetto in tempi celeri.
[1] Sollecitata da una s.a. che intendeva affidare il contratto direttamente all’appaltatore uscente in ragione dei tempi di realizzazione del progetto che, a suo dire, avrebbero impedito un’indagine di mercato e lo svolgimento di una procedura negoziata.
