Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3611/2025, chiarisce che, negli appalti PNRR, l’operatore non può modificare il costo della manodopera indicato in sede di gara durante la verifica dell’anomalia. Eventuali ribassi sono ammessi solo se derivano da un’organizzazione più efficiente e non violano i minimi contrattuali. La verifica può riguardare anche solo una parte rilevante dell’offerta.
