Come rammentato dal MIT (parere n. 2495/2024), l’appalto andrebbe definito “verde” allorché venissero introdotte nella documentazione progettuale e di gara tutte le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei CAM e quando, per l’aggiudicazione, si prevedesse l’applicazione del criterio OEPV, sulla base del miglior rapporto qualità prezzo o sulla base dell’elemento relativo al costo, tenendo conto dei criteri premianti riportati nella corrispondente sezione dei medesimi CAM. In caso di applicazione parziale di quest’ultimi criteri, quindi, la qualificazione di “appalto verde” potrebbe essere attribuita laddove la deroga rientrasse nelle casistiche stabilite dal decreto ministeriale di riferimento.
