Nel parere numero 2174/2024, l’Ufficio di supporto giuridico del MIT ha rilevato che nel caso in cui la stazione appaltante richiedesse la garanzia definitiva nelle procedure sottosoglia, il suo valore sarebbe pari al 5% dell’importo contrattuale, non trovando applicazione né l’art. 117, co. 2, né il 106, co. 8, del d.lgs. n. 36/2023. Ciò, in particolare, verrebbe testimoniato anche dalla Relazione Illustrativa al Codice (pag. 80) ove si precisa che la disciplina di cui all’art. 53 del d.lgs. 36/2023 si giustificherebbe per l’“intento di semplificazione dell’esecuzione dei contratti di importo inferiore alle soglie europee”.
