Chiarire non vuol dire modificare

I chiarimenti resi dalla stazione appaltante nel corso di una gara d’appalto non presenterebbero alcun contenuto provvedimentale, non potendo costituire integrazione o rettifica della lex specialis di gara. Essi, infatti, sarebbero ammissibili solo se contribuiscono, con un’operazione di interpretazione del testo, a renderne chiaro e comprensibile il significato. E, nel caso risolto con parere di…

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I chiarimenti resi dalla stazione appaltante nel corso di una gara d’appalto non presenterebbero alcun contenuto provvedimentale, non potendo costituire integrazione o rettifica della lex specialis di gara.

Essi, infatti, sarebbero ammissibili solo se contribuiscono, con un’operazione di interpretazione del testo, a renderne chiaro e comprensibile il significato. E, nel caso risolto con parere di precontenzioso n. 147/2024, l’Anac non avrebbe ravvisato nei chiarimenti forniti da una stazione appaltante l’assolvimento di una tale funzione, anzi. Infatti, ad avviso dell’authority, essi avrebbero soddisfatto un’esigenza modificativa della disciplina di gara, dal momento che la formula di cui al capitolato avrebbe potuto generare dubbi interpretativi e differenti esiti. Di conseguenza, nel caso di specie, la stazione appaltante avrebbe modificato significativamente i documenti di gara, incidendo sulla platea degli operatori economici potenzialmente interessati a partecipare alla procedura o, comunque, in modo da modificare l’esito della stessa. Pertanto, non solo si dovrebbe procedere alla ripubblicazione degli atti di gara ma anche alla riapertura di tutti i termini previsti dalla lex specialis per la partecipazione.

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