Secondo l’avviso espresso dal MIT nel parere n. 2413/2024, in base al dettato codicistico, il RUP potrebbe far parte della commissione giudicatrice sia in caso di procedure sotto-soglia che sopra-soglia. Nel caso degli enti locali, per le sole procedure sotto-soglia, il Codice ammetterebbe che il RUP presieda la predetta commissione quand’anche non fosse dirigente. Diversamente, negli appalti sopra-soglia indetti da enti locali, per presiedere, il RUP dovrebbe possedere la qualifica dirigenziale. E ciò in ragione del combinato disposto dell’art. 93, co. 3, d.lgs. 36/2023 e art. 107, co. 3, lett. a), d.lgs. 267/2000, fatto salvo quanto previsto dall’art. 16 del d.lgs. 36/2023.
