Suddividendo un’unica prestazione in otto distinti affidamenti, tutti della stessa data, la stazione appaltante realizzerebbe un artificioso frazionamento, non ammesso dalla legge. Ciò, nello specifico, avverrebbe nel caso in cui, questa scelta, risultasse priva di motivazione o di qualsivoglia chiarimento. Infatti, come ribadito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con atto del Presidente , in assenza di motivazione sulle ragioni del frazionamento, l’artificiosità del medesimo potrebbe essere dimostrata per via indiziaria. In definitiva, secondo l’autorità amministrativa indipendente, la stazione appaltante, al fine di modificare la soglia di applicazione della disciplina di affidamento e procedere con un affidamento diretto, avrebbe posto in essere un frazionamento artificioso dell’appalto, in assenza del quale sarebbe stato necessario il ricorso alla procedura negoziata senza bando.
